Vi riporto la lettera che il Dirigente ha inviato al Comitato in risposta ad una precedente da noi consegnata in merito ad alcune richeste di qualche genitore che, avendo già intrapreso un cammino di responsabilizzazione del proprio figlio ed abitando a poche centinaia di metri dalla scuola, chiedevano che rivedesse la sua posizione sulla decisione presa.
"In riferimento alla Vs. del 4 novembre 2010, intesa a rivedere le disposizioni emanante per la regolamentazione dell'uscita degli alunni al termine delle lezioni, devo confermare le suddette disposizioni che sono sancite da norme ben precise sul trasferimento della patria potestà dal genitore alla scuola e, di conseguenza, dalla scuola al genitore o al sostituto debitamente delegato.
In merito si rimanda alla sentenza del 7 maggio 2010 della Corte di Cassazione che ribadisce come la responsabilità della scuola continua anche al di fuori dell'edificio scolastico fin quando l'alunno non viene affidato al genitore o a chi ne fa le veci e all'art. 2048 del Codice Civile.
Secondo questa presidenza è opportuno prevedere attitività delegate, come il piedibus con percorso limitato alle zone più vicine alla scuola, rimandando al servizio pubblico o ai genitori il prelevamento degli alunni che abitano più lontano.
Si conferma che queste disposizioni varrano, dal prossimo anno scolastico, per tutto il ciclo della scuola primaria.
Pur comprendendo le difficoltà della gestione familiare invio cordiali saluti."
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